La persona che per effetto di un'infermità si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominanto dal Giudice tutelare del luogo in cui la persona ha residenza o domicilio con una procedura semplificata e senza spese guidiziali; non è inoltre richiesta l'assistenza di un avvocato. La nomina viene entro 90 giorni dalla richiesta che può essere presentata dallo stesso beneficiario, o dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo o dal Pubblico Ministero.
Il giudice tutelare individua e definisce gli atti che il benficiario può compiere solamente con l'assistenza dell'amministratore, l'oggetto dell'incarico e i limiti della spesa.
L'amministrtore deve sempre far riferimento ai bisogni ed alla volontà del beneficiario.
I dati sono stati tratti dal sito http://www.alzheimer-aima.it/, nel quale potete trovare ulteriori approfondimenti
Il giudice tutelare individua e definisce gli atti che il benficiario può compiere solamente con l'assistenza dell'amministratore, l'oggetto dell'incarico e i limiti della spesa.
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